C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 17/02/2022 – Delibera – gara del 6/ 2/2022 VISTARINO – CITTA DI VIGEVANO S.R.L.

gara del 6/ 2/2022 VISTARINO - CITTA DI VIGEVANO S.R.L.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.47 del 11-2-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguitodi ricorso da parte della Società Vistarino.

Dato atto che con nota Pec in data 11-2-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle societàla data fissata per la pronuncia;

Dato atto che la società AS Vistarino con nota a mezzo mail Pec in data 07/02/2022 ore 11,48 ha inviato preannuncio e con nota a mezzo Pec in data 08/02/2022 ore 10,54 le motivazioni di ricorso, in ordine alla gara di Promozione girone A tra: Vistarino - Città di Vigevano del 06/02/2022.

A parere della citata società la controparte avrebbe violato l'art. 30del regolamento della LND " ha disputato di fatto la partita del 19-12-2021 e il prosieguo della stessa del 6 2-2022 con la disponibilità di 21 giocatori, non ammissibili per le regole del per le regole del calcio" . Chiede pertanto decisione in merito.

La società Città di Vigevano con controdeduzioni inviate in data 14-2-2022 a mezzo pec ha sostenuto la regolarità dello svolgimento della gara.

Si dà atto che il ricorso riguarda la gara in oggetto che è la prosecuzione della gara disputata in data 19-12-2021, sospesa al 22º del 2º tempo per nebbia (CU Nº 38 del 21-12-2021) e proseguita in data6-2-2022 ai sensi dell'art. 30 del regolamento della LND.

Al fine di decisione di merito va ricordato quanto segue.

L'articolo 30 del regolamento della LND al comma 4 dispone " ….. b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;  ecc.".

Inoltre come da cu nº 295/A del 14-6-2021 della FIGC è stato disposto " di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva2021/2022, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamentealle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nelladistinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Nella prosecuzione del 6-2-2022 la società Città di Vigevano, ha presentato al direttore di gara una distinta di giuoco composta da venti nominativi di calciatori (11 titolari e 9 riserve) di cui cinque riserve (i numeri 12, 13, 15,16 e 20 tutti già tesserati alla data della disputa della gara del 19-12- 2021 e non presenti nella precedente distinta di gara) ed ha provveduto ad una sola sostituzione (in aggiunta a quella unica sostituzione di cui alla prima parte di gara del 19-12-2021).

Il ricorso non può quindi essere accolto.

PQM

DELIBERA

a) di omologare il risultato della gara come perseguito sul campo: Vistarino - Città di Vigevano 0- 2.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.

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