C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 24/02/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/ 2/2022 POGGESE X RAY ONE – PREVALLE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 2/2022 POGGESE X RAY ONE - PREVALLE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.48 del 17-2-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Prevalle.

Dato atto che con nota Pec in data 17-2-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Il ricorso è stato presentato irregolarmente in quanto non trasmesso a mezzo pec alla controparte. Inoltre i motivi di ricorso vertono esclusivamente sul fatto che la richiesta di rinvio della gara presentata al CRL in data 5 -2-2022 non è stata accolta con la conseguenza che la gara doveva aver luogo come da calendario.

La società La Poggese ha inviato nota pec in data 22-2-2022 ore 22,15 con la quale significa di non aver ricevuto dalla controparte documentazione relativa al ricorso.

Si dà atto che la competenza dello scrivente GS. è stabilita dall'articolo 65 del CGS e non riguarda la organizzazione delle gare e dei campionati di esclusiva pertinenza degli organi direttivi del CR Lombardia.

Il ricorso pertanto è improcedibile.

Tuttavia dagli atti di gara risulta che la medesima è regolarmente iniziata alle ore 15,19 con solamente sette calciatori della società Prevalle in distinta di giuoco. Dopo due minuti di giuoco un calciatore, il nº 7 Morabito Davide della medesima società Prevalle si accasciava al suolo dolorante; veniva prontamente soccorso ma all'arbitro veniva comunicato che non era in grado di riprendere la gara.

Per tale motivo ai sensi della regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio il direttore di gara ha deciso la sospensione definitiva dell'incontro.

Vista la regola 3 del regolamento del giuoco del calcio.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Prevalle la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di addebitare alla società Prevalle la tassa reclamo, se non versata.

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