C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/03/2022 – Delibera – gara del 27/ 2/2022 CINISELLO – NUOVA SONDRIO CALCIO

gara del 27/ 2/2022 CINISELLO - NUOVA SONDRIO CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.51 del 1-3-22 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso da parte della Società Cinisello.

Dato atto che con nota Pec in data 4-3-22 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Dato atto che la società Cinisello ha inviato ricorso tramesso a mezzo pec, tale ricorso risulta genericamente sottoscritto con la generica dicitura FC Cinisello. Tuttavia con nota pec in data 8-3-2022 ore 12,41 la società Cinisello ha inviato memoria ad integrazione, ora regolarmente sottoscritta dal Presidente, con la quale come già esposto nella precedente motivazione chiede la sanzione della perdita della gara a carico della società Nuova Sondrio calcio per aver impiegato durante la gara il calciatore Julia Olivares Raul in posizione irregolare, come da CU nº 50 del 24-2-2022, documento che fa fede per quanto attiene la esecuzione delle sanzioni.

Inoltre fa rilevare che la comunicazione del 25-2-2022 della segreteria del GS contenente la rettifica che sarebbe stata pubblicata sul CU Nº 51 " del 1-3-2022, " doveva essere obbligatoriamente consegnata per presa visione all'arbitro ed alla società avversaria " cosa che non è avvenuta.

La società Nuova Sondrio Calcio ha inviato deduzioni a mezzo pec in data 1-3-2022 con le quali sostiene la regolarità dello svolgimento della gara per aver impiegato il calciatore Julia Olivares Raul a seguito della rettifica come peraltro ribadito con memoria in data 8-3-2022.

Si ritiene tuttavia opportuno dare atto che, come da comunicazione dell'ufficio Giustizia sportiva in data 25-2-2022 alla Nuova Sondrio Calcio (a seguito di segnalazione della citata società), si è riscontrato che per mero errore materiale di trascrizione la gara Nuova Sondrio Calcio e Altabrianza Tavernerio del 20-2-2022, in sede di inserimento del provvedimento nel sistema operativo è stata erroneamente attribuita al calciatore Julia Olivares Raul ponendolo quindi erroneamente in posizione irregolare.

Per tale motivo si è provveduto a pubblicare opportuna rettifica sul CU nº 51 del 1-3-2022 del CrLombardia.

Quanto sostenuto dalla società Cinisello nella memoria dell'8-3-2022 di nº nove pagine più altre centonovantasette contenenti chat , atti, comunicazioni ed articoli di carattere sociale e societario (queste ultime non si ammettono agli atti di gara) pur corretto dal punto di vista formale tuttavia non modifica la sostanza della rettifica di cui alla comunicazione della segreteria del GS in data 25-2-2022 come pubblicato sul CU Nº 51 del 1-3-2022 che dichiara regolare la posizione del calciatore Julia Olivares Raul.

Il ricorso pertanto non può essere accolto; tuttavia si ritiene equo non applicare la tassa.

PQS

DELIBERA

-di omologare il risultato della gara come segue: Cinisello - Nuova Sondrio Calcio 0-2.

-di non addebitate alla società Cinisello la tassa reclamo.

-di comminare alla società Nuova Sondrio Calcio la sanzione di Euro 150,00 per non aver ottemperato alla disposizione di mostrare all'arbitro ed alla società avversaria la comunicazione della segreteria del GS a rettifica del CU nº 50 del 24-2-2022.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it