C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/03/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 2/2022 SPORTING CLUB NAVE 1966 – CELLATICA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 27/ 2/2022 SPORTING CLUB NAVE 1966 - CELLATICA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 53 del 4.3.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Sporting Club Nave.
Dato atto che con nota in data 4-3-2022 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Cellatica ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età infatti “..dal 14º del 2º tempo è entrato in campo il calciatore nº 19 Pesce Francesco nato il 5-9-1994 in sostituzione del calciatore nº 10 Cirelli Alessandro nato il 9-11-1999 …essendo rimasto in campo un solo giocatore del 1999, ovvero il nº 1 Rdifi Semh ... La sostituzione avrebbe dovuto essere effettuata con calciatori della stessa fascia o di altra fascia temporalmente successiva, con la conseguente irrilevanza che, seppur prima della ripresa del gioco,… l’arbitro abbia fatto entrare in campo… anche il n 16 Guarino Vittorio Roberto nato il 19-11-2002 in sostituzione del nº 11 Andreoli Luca nato il 27-11-92”. Quindi chiede a carico della società avversaria l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Cellatica, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani” nº 1 Rdifi Semh nato il 21-5-1999; nº 2 Micale Marco nato il 8-4-1998; nº 10 Cirelli Alessandro nato il 9-11-1999. Al 14º del 2º tempo ha sostituito due calciatori: il calciatore nº 10 Cirelli Alessandro nato il 9-11-1999 col nº 19 Pesce Francesco nato il 5-9-1994; inoltre “contemporaneamente durante un’unica interruzione di giuoco” e senza che vi sia stata ripresa di giuoco, come riferito telefonicamente dal direttore di gara e con supplemento di rapporto in data 4-3-2022 ha sostituito (al medesimo minuto) il nº 11 Andreoli Luca nato il 27-11-92 col nº 16 Guarino Vittorio Roberto nato il 19-11-2002.
Si dà atto che la società Cellatica ha inviato deduzioni con le quali tra le altre considerazioni significa che le sostituzioni sono state eseguite correttamente infatti sostiene tra l’altro ”In primo luogo, è doveroso precisare che contrariamente a quanto risulta dal referto di gara e sostenuto dal NAVE, i cambi sono stati eseguiti correttamente, vale a dire (I) tra il n. 11 (classe 1992) e il n. 19 (classe 1994), nonché (II) tra il n. 10 (classe 1999) e il n. 16 (classe 2002)”.
La società Nave, con mail pec in data 8-3-2022 ore 23,55 ha inviato corposa memoria a sostegno della propria richiesta con la quale oltre a ribadire le proprie motivazioni segnala decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni unite come da Comunicato ufficiale nº 158/CGF del 19-1-2011 con particolare riferimento alla decisione in ordine al ricorso della POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010) che si trascrive nella parte di interesse:
“Con atto del 18.11.2010, la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale (pubblicata sul Com. Uff.
n. 57 del 10.11.2010) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla società A.C. Rimini 1912, è stata irrogata, a carico della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., la punizione sportiva della perdita della gara Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D./A.C. Rimini 1912 del 31.10.2010, con il punteggio 0-3…… la presunta violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell1.7.2010 del Comitato Interregionale, …. (che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’ntera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età…), si sarebbe verificata per un breve arco temporale (precisamente dal 27º al 31º minuto del primo tempo di giuoco)…… ; periodo di tempo nel corso del quale, peraltro, il gioco rimaneva costantemente interrotto.....”.
La Corte afferma “In via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dalla lettura del referto arbitrale emerge inequivocabilmente che le sostituzioni, sopra menzionate, non sono state effettuate contestualmente.”.
La Corte di Giustizia Federale quindi, nel respingere il ricorso, denota che nel caso da lei esaminato sono trascorsi alcuni minuti tra una sostituzione e l’altra in ciò (“non sono state effettuate contestualmente” ) rileva la violazione alla norma.
Si ricorda che richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/3 lett b) pag. 245 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
- 2 calciatori nati dal 01.01.1998 e
- 1 calciatore nato dal 01.01.1999.
Nel caso in esame a parere dello scrivente risulta evidente che la normativa non è stata violata: infatti per tutta la durata delle fasi attive di giuoco erano presenti tutti i calciatori “giovani” previsti, ciò indipendentemente dall’ordine dell’accesso materiale dei calciatori al terreno di giuoco all’atto delle sostituzioni che, si ripete, sono avvenute contestualmente nel medesimo minuto, senza interruzione ed in stretta successione una dopo l’altra e senza che tra le due sostituzioni vi sia stata ripresa di giuoco.
PQM
DELIBERA
a) di rigettare il ricorso e omologare il risultato della gara come segue: Sporting Club Nave Cellatica 0-1
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.