C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/03/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 20/ 3/2022 CASTELLEONE – VISCONTINI
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/ 3/2022 CASTELLEONE - VISCONTINI
La soc. Viscontini con email certificata in data 21-03-2021 ore 11.07 ha inviato alla segreteria della giustizia sportiva del settore giovanile scolastico e contestualmente alla controparte, il preannuncio di ricorso con allegate le motivazioni del ricorso, vertenti sulla irregolarità della gara.
La soc. Viscontini successivamente inviava alla segr. giustizia sportiva del settore giovanile scolastico ed alla controparte, email certificata in data 21-03-2021 ore 14.43;con la quale si rinunciava al ricorso.
Dagli atti di gara tuttavia risulta che la stessa si è svolta in modo irregolare avendo la soc. Castelleone impiegato attivamente 2 calciatori non aventi titolo in ragione dell'età a partecipare alla gara.
Specificatamente al 1ºdel 2º tempo veniva sostituito il nº 10 Pupillo Edoardo con il nº16 Paladini Davide (8-08-2006);al 12º del 2º tempo ilnº2 Serina Fabio veniva sostituito con il nº 15 Benhamadi Adam (30-09-2006).
Il regolamento del campionato Under 18 riportato con C.U. nº 1 del 1-07-2021(pag.18 punto 2.2 lettera a ) prevede " la partecipazione alle gare, calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cuiha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 16ºanno e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 17º ovvero nati nel 2004.Qualora fosse necessario ,possono partecipare alla categoria Under 18 coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno ovvero nati nel 2005,limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.
Per l'inosservanza a tali disposizioni il Codice di Giustizia Sportiva prevede la perdita della gara.
Visto l'art.10 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
a-di comminare la sanzione della perdita della gara alla società Castelleone con il risultato di (0-3);
b-di inibire il dirigente sig. Rognoni Umberto fino al 20-04-2022 per avere utilizzato calciatori non avendo titolo a partecipare alla gara;
c-di addebitare la tassa ricorso ai sensi dell'art 48 del C.G.S.
d-gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del comunicato.