C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/03/2022 – Delibera – gara del 20/ 3/2022 R.C. CODOGNO 1908 – POZZUOLO CALCIO

gara del 20/ 3/2022 R.C. CODOGNO 1908 - POZZUOLO CALCIO

Dato atto che la società Pozzuolo Calcio con nota a mezzo mail pec in data 20-03-2022 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 23-03-2022 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto; inviando nel contesto le motivazioni alla controparte.

Dato atto che con nota mail pec la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso la società Pozzuolo calcio sostiene come premessa che dal C.U. nº55 del 17.03.2022 e nº9 del 27.08.2022 si evidenzia che nella categoria under 18 possono partecipare calciatori che "anteriormente al 1º gennaio in cui inizia la stagione sportiva,abbiano compiuto il 16ºanno e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 17º anno (nati nel 2004).Qualora le società lo ritenessero opportuno si da la facoltà di utilizzare altresi calciatori che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno (nati nel 2005) limitatamente ad un numero massimi di 5 calciatori. Nella gara la società Codogno ha utilizzato il calciatore nº1 Boiocchi Alessandro (nato il 04.05.2006) e pertanto chiede di disporre la perdita della gara per la società Codogno.

La società Codogno non ha inviato contro deduzioni.

Dagli atti di gara risulta che la stessa si è svolta in modo irregolare avendo la soc. Codogno impiegato attivamente un calciatore non avente titolo in ragione dell'età a partecipare alla gara.

Specificatamente per tutta la durata della gara ha partecipato alla stessa il calciatore nº1 Boiocchi Alessandro nato il 04.05.2006. Il quale alla data del 1.01.2021 aveva 14 anni 7 mesi e28 giorni, quindi non aveva ancora compiuto nemmeno il 15º anno di età.

Il regolamento del campionato Under 18 riportato con C.U. nº 1 del 1-07-2021(pag.18 punto 2.2 lettera a ) prevede " la partecipazione alle gare, calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 16º e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 17º ovvero nati nel 2004.Qualora fosse necessario ,possono partecipare alla categoria Under 18 coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno ovvero nati nel 2005, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.

Per l'inosservanza a tali disposizioni il Codice di Giustizia Sportiva prevede la perdita della gara.

Visto l'art.10 del C.G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

a-di comminare la sanzione della perdita della gara alla società Codogno con il risultato di (0-3);

b-di inibire il dirigente sig. Comaschi Matteo fino al 27-04-2022 per avere utilizzato calciatori non avendo titolo a partecipare alla gara;

c-di accreditare la tassa ricorso se versata.

d-gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del comunicato.

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