C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 26/ 3/2022 VALCALEPIO F.C. A R.L. – CALCIO SAN PAOLO D ARGON
gara del 26/ 3/2022 VALCALEPIO F.C. A R.L. - CALCIO SAN PAOLO D ARGON
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 58 del 31.3.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società San Paolo d'Argon.
Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Cristinelli Robertonato il 10-4-2003, in posizione irregolare in quanto squalificato comeda CU del CRL nº 57 del 25-3-2022. Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.
Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Calcio Gorle- Valcalepio del 19-3-22 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL º 57 del 25-3-2022.
Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Valcalepio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 2 partecipando attivamente alla gara.
Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Valcalepio non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visto l'art. 10 del CGS.
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
DELIBERA
a) di comminare alla società Valcalepio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Valcalepio l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Cristinelli Roberto della società Valcalepio per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/5/2022 il dirigente accompagnatore sig. Piantoni Gianluca della società Valcalepio;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.