C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 2/ 4/2022 PRO LISSONE – VIBE RONCHESE

gara del 2/ 4/2022 PRO LISSONE - VIBE RONCHESE

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che la stessa è stata sospesa in via definitiva al 49º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per diversi minuti quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società.

L'Arbitro ha altresì segnalato che

La rissa ha avuto inizio in quanto un calciatore della società Pro Lissone in segno di protesta verso una decisione arbitrale aveva calciato un pallone colpendo il tecnico della società avversaria che cadeva a terra; il gesto veniva interpretato non come accidentale dai calciatori della società Vibe Ronchese che accerchiavano colui che aveva scagliato il pallone ed in tal modo si scatenava la rissa; peraltro il direttore di gara segnala che i dirigenti delle due società attivamente cercavano di dividere i contendenti e por fine alla rissa. L'Arbitro ha identificato solo parzialmente i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.

Constatata dunque l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 49º minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.10comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la ( allora ) C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" …... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994)….

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alle Società Pro Lissone e Vibe Ronchese la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 100,00 in quanto responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti in campo;

b) di comminare alle Società Pro Lissone e Vibe Ronchese la sanzione della perdita della gara per 0-3;

c) di squalificare per tre gare i calciatori: della società Pro Lissone Iapalucci Augustin e della società Vibe Ronchese Brambilla Mattia.

d) Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente Comunicato ufficiale.

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