C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 2/ 4/2022 OROBICA CALCIO BERGAMO – BRESCIA CALCIO FEMMINILE

gara del 2/ 4/2022 OROBICA CALCIO BERGAMO - BRESCIA CALCIO FEMMINILE Non disputata per la mancata presentazione della societa Brescia calcio Femm. nei tempi regolamentari Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della soc.Brescia calcio Femm nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art. 55 co. 1 delle N.O.I.F.

P.Q.S.

DELIBERA

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 alla società Brescia calcio Femm penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 co.1 - 4 del C.G.S.

b) di comminare alla società Brescia calcio Femm. la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinuncia) così stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalla Decisioni Ufficiali della L.N.D./S.G.S. per la stagione sportiva 2021/2022.

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