C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 27/ 3/2022 SG CITY NOVA F.C. – ARS ROVAGNATE

gara del 27/ 3/2022 SG CITY NOVA F.C. - ARS ROVAGNATE Dato atto che la società Rovagnate con nota a mezzo mail pec in data 27.03.2022 ore 22.12 ha preannunciato ricorso ed inviato le motivazioni del ricorso, inviando nel contesto le motivazioni alla controparte.

Dato atto che con nota mail pec la segreteria dell' ufficio giustizia sportiva del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

Con il ricorso la società Rovagnate sostiene che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Bertolotti Tommaso (23.09.2005) con il nº3.Il calciatore non aveva diritto a partecipare alla gara inquanto squalificato per una gara come da C.U. nº 57 del 25.03.2022,pertanto "chiede che alla società S.G. City Nova venga inflitta la sanzione della perdita della gara e l'aggiudicazione della stessa a proprio favore".

La controparte non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Dagli atti di gara si evince che il calciatore Bertolotti Tommaso (23.09.2005) era in distinta ed ha partecipato attivamente alla gara del 27.03.2022 con il nº3.Come riportato sul C.U. 57 del 25.03.2022 pag 3001,dove si evidenzia che il calciatore nella gara del 19.03.2022 ha maturato una giornata di squalifica per raggiunta recidività con laV^ ammonizione; pertanto non aveva titolo a disputare la gara e che la stessa si ritiene che è stata giocata in modo irregolare.

Visto l'art 10 co.1 e co.7 lettera a; e l'art. 65 co.1 lettera d;

P.Q.S.

DELIBERA

a-di comminare alla società G.S. City Nova la sanzione della perdita della gara per (0-3)

b-di comminare alla società l'ammenda di euro 50,00  così determinata dalla categoria di competenza.

c-di squalificare il calciatore Bertolotti Tommaso della società S.G.City Nova per una ulteriore giornata di gara

d- di inibire il dirigente Trivellato Diego della società S.G. City Nova a tutto il 4.05.2022

e-di accreditare la tassa reclamo se versata ,a favore della società reclamante.

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