C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 03/04/2022 SANT ANGELO – LEMINE ALMENNO CALCIO

gara del 03/04/2022 SANT ANGELO – LEMINE ALMENNO CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 59 del 5.4.2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Sant'Angelo.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione alla gara di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni dal 38º del 2º tempo consolo due calciatori " cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Lemine Almenno l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Lemine Almenno, hadato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 3 Zambelli Lorenzonato il 5-7-2001; nº 9 Seferi Jurgen nato il 7-1-2003; nº 11 Fiorona Matteo nato il 8-12-2001.

Sul rapporto di gara risulta che al 38º del 2º tempo la società Lemine Almenno ha sostituito il calciatore nº 9 Seferi Jurgen nato il 7-1-2003 col nº 16 Tironi Daniel nato il 13-8-2000 (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall'anno 2002 in poi rimanendo con solo due calciatori "giovani) e ciò ha dato luogo al ricorso della società Sant'Angelo.

Infatti richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/1 lett b) pag. 240 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

 "- 1 calciatore nato dal 01.01.2000; 1 calciatore nato dal 01.01.2001 ed 1 calciatore nato dal 01.01.2002 …Omissis…

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva".

La società Lemine Almenno ha inviato controdeduzioni a mezzo pec in data 5-4-2022 ore18,38 con le quali afferma che al minuto 38º del secondo tempo "… abbiamo provveduto alla sostituzione del calciatore nº 9 Seferi Jurgen nato il 7-1-2003 con il calciatore n. 13 Facchinetti Riccardo 10.1.2002. Allo stesso tempo con la lavagnetta luminosa, il nostro accompagnatore ufficiale, segnava erroneamente l'ingresso in campo del calciatore n. 16 Tironi Daniel 13.8.2000. Quindi siamo di fronte ad un palese scambio di persona che documentiamo con il video allegato".

Si dà atto che il video proposto dalla società Lemine Almenno ai sensidell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva non può essere assunto quale mezzo di prova.

Tuttavia sentito telefonicamente in proposito e con supplemento a mezzo mail in data 6-4-2022 il direttore di gara afferma "… erroneamente sul rapportino di fine gara e sul referto scrivevo che al 38º del secondo temo entrava il N 16 al posto del N 9 ma in realtà entrava il N 13 sul terreno di gioco. Quindi la sostituzione effettuata dal Lemine Almenno calcio è al 38º del secondo tempo Esce il N 9 Seferi Jurgen ed entra il N 13 Facchinetti Riccardo.".

Si ricorda che il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

Sulla base di quanto sopra e delle precisazioni dell'arbitro poiché il calciatore nº 13 Facchinetti Riccardo ( che ha sostituito il calciatore nº 9 Seferi Jurgen nato il 7-1-2003) risulta nato il 10-01-2002 ne consegue che la gara è stata giocata regolarmente ed il ricorso va rigettato.

Tuttavia non si può non rilevare che le sostituzioni avvengono in maniera palese e sono quindi note e riscontrabili da chiunque. Pertanto con l'applicazione di una normale diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni da parte di tutte le componenti interessate alla gara si sarebbe potuto evitare il ricorso al limite della lite temeraria. Ciò anche in considerazione del fatto che al termine della gara viene alle società consegnato dall'arbitro e sottoscritto dai dirigenti per presa visione un foglio notizie riportante i dati relativi ai provvedimenti disciplinari ed alle sostituzioni ed in talesede ben si poteva segnalare al direttore di gara l'eventuale errore di trascrizione delle sostituzioni.

PQM

DELIBERA

a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Sant'Angelo - Lemine Almenno 0-0.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.

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