C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 29/04/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 4/2022 ARCELLASCO CITTA DI ERBA – BRESSO CALCIO S.R.L.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 4/2022 ARCELLASCO CITTA DI ERBA - BRESSO CALCIO S.R.L.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 29º del 2º tempo il direttore di gara espelleva il calciatore Rotolo Cristian della società Bresso per aver offeso il calciatore Mohammed Immad della società Arcellasco con frase discriminatoria. Nel lasciare il terreno di giuoco il citato calciatore rompeva la bandierina del calcio d'angolo.

Il direttore di gara constatava tensione tra i presenti ed anche per far calmare la situazione, interrotta la partita, chiedeva di risistemare la bandierina al fine di poter riprendere la gara.

La società locale sistemava la bandierina tuttavia (come da nota sottoscritta dal Vice presidente consegnata al direttore di gara e da lui trasmessa allegata al rapporto di gara) comunicava all'arbitro che" i ragazzi dell'Arcellasco decidevano di non riprendere la partita".

Il direttore di gara sentito telefonicamente in proposito (e con mail in data 29-4-2022) per il quale la gara poteva continuare, prendeva atto della decisione della società Arcellasco di non continuare e della decisione della società Bresso che invece manifestava la volontàdi portare a termine la gara. Per tal motivo non poteva che ritenere la gara sospesa in via definitiva.

Va ricordato che l'articolo 53 delle Noif dispone:

"1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o dialtra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce laperdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioniper la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S."

La società Arcellasco ha inviato a mezzo pec in data 27-4-2022 ore 18,14 nota con la quale inviando copia del foglio notizie di fine garae copia della nota consegnata al direttore di gara (trasmessa allegataal rapporto), comunica "rimaniamo in attesa di chiarimenti". Tale notanon riveste la forma del ricorso non si prende quindi in considerazione.

Pur ritenendo la scelta della società Arcellasco di non continuare la gara frutto di un episodio deprecabile ed estremamente negativo tuttavia ai fini della presente decisione non si può prescindere dalladisposizione su indicata.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla società Arcellasco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché un punto di penalizzazione giusto ildisposto dell'articolo 53 delle NOIF;

b) di comminare alla società Arcellasco l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Rotolo Cristian della società Bresso per undici gare;

d) di comminare alla società Bresso l'ammenda di Euro 80,00 per aver proprio calciatore provocato volontariamente la rottura di una bandierina d'angolo.

e) Eventuali altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del presente comunicato.

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