C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 23/05/2022 – Delibera – gara del 22/ 5/2022 CASTREZZATO – SOVERE CALCIO

gara del 22/ 5/2022 CASTREZZATO - SOVERE CALCIO

Va rilevato che i ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2021/2022 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 70 CS dellaLND del 4-2-2022 che riporta integralmente il CU nº 161/A del 4-2-2022 della Figc, che dispone quanto segue:

 "- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

-in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno;

il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;".

Con il ricorso, regolarmente presentato con pec. in data 22 maggio 2022 ore 20,54, la società Sovere calcio sostiene che la società Castrezzato ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età in quanto al 18º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Gavazzeni Nicholas nato il 3-4-1999, co il calciatore nº 13 Cropelli Renato, nato il 13-12-1996, chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

Quindi effettivamente, come risulta dagli atti di gara la società Castrezzato ha sostituito il calciatore nº 8 Gavazzeni Nicholas nato il 3-4-1999, col calciatore nº 13 Cropelli Renato, nato il 13-12-1996 rimanendo così, per alcuni minuti, con solo due calciatori giovani anziché con i tre previsti.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/3 lett b) pag. 245 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori,

- 2 calciatori nati dal 01.01.1998 e

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

  •  espulsione dal campo;
  •  casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Castrezzato non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicarela sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Castrezzato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

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