C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 23/05/2022 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/ 5/2022 VIRTUS LOMELLINA – CERTOSA DI PAVIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/ 5/2022 VIRTUS LOMELLINA - CERTOSA DI PAVIA
Va rilevato che i ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2021/2022” e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 70 CS della LND del 4-2-2022 che riporta integralmente il CU nº 161/A del 4-2-2022 della Figc, che dispone quanto segue:
“-i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
-i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno;
il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;”.
Con nota pec. in data 21 maggio 2022 ore 23,33, la società Certosa Pavia sostiene genericamente e senza indicare motivi specifici che la società Virtus Lomellina ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età.
Peraltro si rileva che la nota pec è stata inviata anche alla Corte D’Appello ed alla Delegazione di Pavia; ma non è stata inviata alla controparte.
La controparte, società Virtus Lomellina, con nota pec in data 23-5-2022 ore 11,23 (che in tal modo sana la irregolarità del ricorso) ha comunicato proprie memorie in ordine alle avvenute sostituzioni significando che al “40º minuto del secondo tempo sono stati richiesti nel medesimo momento entrambi i cambi: nº 8 Fiorani col nº 18 Vivaldini e nº 2 Dallera con il nº 13 Barone. Contrariamente a quanto richiesto il guardalinee erroneamente fa eseguire solo il primo cambio non attendendo che il nostro dirigente ….”
Tuttavia dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Virtus Lomellina, ha dato inizio alla gara con i calciatori” giovani nº 1 Nonnis Mattia nato il 14-4-2001; nº 8 Fiorani Giacomo nato il 1-2-1997; nº 11 Tomasoni Enrico nato il 22-8-1998.
Al 40º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Fiorani Giacomo nato il 1-2-1997 col nº 18 Vivaldini Mirko nato il 19 -1 -1995 (da questo momento rimaneva con solo due calciatori” giovani” ); al 41º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Dallera Matteo nato il 30-11-88 col nº 13 Baroni Matteo nato il 29-10-2003;
Quindi effettivamente dal 40º del 2º tempo al 41º del 2º tempo la società Virtus Lomellina ha violato la vigente normativa.
Sentito in proposito il direttore di gara e come da supplemento di rapporto comunica che al “40º minuto del secondo tempo viene richiesto un cambio da parte della squadra di casa, Virtus Lomellina, la sostituzione viene eseguita correttamente e vede uscire dal terreno di giuoco il n 8 sostituito dal n 18 che entra regolarmente. Una volta ripreso il gioco, i dirigenti della squadra di casa richiamano il n 18 in panchina, questo viene però fermato dal mio assistente ufficiale dato che la procedura di sostituzione era già stata terminata correttamente. Il gioco riprende e si svolge regolarmente per circa un minuto, alla prima interruzione successiva la squadra Virtus Lomellina sostituisce il giocatore n 2 con il giocatore n 13.”:
Va ricordato che, richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2021), con C.U. nº 9 crl del 27 -8-21 Punto 3.1.5. A/4 lett b) pag. 246 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2021-22, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno lobbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
- 2 calciatori nati dal 01.01.1997 e
- 1 calciatore nato dal 01.01.1998
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di:
- espulsione dal campo;
- casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
La tesi prospettata dalla società Virtus Lomellina con la propria memoria non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dallart. 10 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Virtus Lomellina la sanzione sportiva della perdita della gara 0 - 3
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.