C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO SSD – Camp. Allievi reg. U17 Gir. D GARA del 20.02.2022 tra CASTELLANA – BRENO C.U. n. 50 del CRL datato 24.02.2022
Reclamo della società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO SSD – Camp. Allievi reg. U17 Gir. D GARA del 20.02.2022 tra CASTELLANA - BRENO C.U. n. 50 del CRL datato 24.02.2022
La società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO SSD S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica per 3 gare effettive del sig. Pegoraro Luca, calciatore, per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, ai sensi dell’art. 38, co. 1 del CGS. Nel proprio reclamo, Castellana Castel Goffredo sosteneva che la condotta ascritta al sig. Pegoraro non fosse qualificabile come condotta di natura violenta ma come un fallo di gioco non volontario. La società allegava al reclamo un video dal quale si sarebbe dovuta evincere, seppur in maniera poco chiara, come asserito dalla reclamante stessa, l’involontarietà della condotta del calciatore Pegoraro e l’assenza di connotati violenti nell’azione di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Dal referto dell’arbitro, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge che il calciatore Pegoraro Luca al minuto 28 del secondo tempo abbia commesso un fallo di gioco, intervenendo in ritardo con il piede a martello sul petto dell’avversario. La predetta condotta, per altro, ha cagionato grave dolore nell’avversario, che, in conseguenza del fallo subito, ha accusato difficoltà respiratorie e lievi lesioni. Conseguentemente, l’allenatore è stato finanche costretto alla sostituzione del giocatore colpito. Il video allegato, pur se rallentato ed osservato in ogni singolo fotogramma, non consente di giungere ad una ricostruzione della condotta difforme rispetto a quella fornita in sede di referto dall’Ufficiale di Gara, considerato che non riprende direttamente l’azione di gioco e che solo nei frame conclusivi è possibile – in modo sfocato – osservare il contatto. Invero, dal video allegato emerge invece inequivocabilmente che l’Arbitro si trovava a brevissima distanza rispetto alla zona di campo in cui è avvenuto il fallo giudicato come condotta violenta ex art. 38, co. 1 CGS, circostanza questa che induce ulteriormente a ritenere che l’ufficiale di gara abbia correttamente descritto, e che il GS abbia correttamente valutato, la condotta del calciatore sanzionato. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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