C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 28/04/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. TOSCOLANO MADERNO Camp. Juniores Prov. U19 – Gir. D GARA del 29.03.2022 – TOSCOLANO MADERNO – ROE VOLCIANO C.U. n. 39 datato 01.04.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia
Reclamo società A.S.D. TOSCOLANO MADERNO Camp. Juniores Prov. U19 – Gir. D GARA del 29.03.2022 – TOSCOLANO MADERNO – ROE VOLCIANO C.U. n. 39 datato 01.04.2022 della Delegazione Provinciale di Brescia
La società ASD Toscolano Maderno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la sanzione della perdita della gara disputata in data 29.03.2022 contro ASD Roe Volciano, con il punteggio di 0 – 3, la squalifica dei calciatori Donelli Christian e Renga Andrea per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda a carico della società nella misura di € 90,00. Nel proprio reclamo, Toscolano Maderno evidenziava come i due calciatori Donelli e Renga non avessero mai accerchiato il Direttore di Gara in quanto il primo si era recato in panchina per richiedere ausilio per una contusione e dissetarsi, il secondo era stato sostituito al 19’ e non si trovava sul terreno di gioco. Toscolano Maderno sostiene dunque che non vi fosse alcuna condizione ostativa alla prosecuzione della gara, che si è regolarmente conclusa. Chiedeva dunque l’annullamento delle squalifiche disposte nei confronti dei due calciatori Donelli e Renga, l’annullamento della sanzione della perdita della gara e l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 90,00. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo non è stato proposto nei termini previsti dal CGS. A norma dell’art. 77. Co. 3, CGS, il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. La decisione impugnata è stata pubblicata sul C.U. n. 57 della Delegazione Provinciale di Brescia il 01.04.2022.Il reclamo, per altro non trasmesso a Roe Volciano, è stato depositato presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale in data 08.04.2022 Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA Inammissibile il reclamo in quanto depositato oltre i termini di cui all’art. 77, co. 3, CGS; Dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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