FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 296/AA del 10/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAPUTO ASD REAL CASAREA (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pasquale CAPUTO, e della società A.S.D. REAL CASAREA avente oggetto la seguente condotta:

PASQUALE CAPUTO, all’epoca dei fatti Segretario della Società ASD Real Casarea e svolgendo in concreto, pur essendo venuta meno tale figura dall’ottobre 2019, la funzione di collaboratore organizzativo CFT di Casalnuovo di Napoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalle indicazioni del Settore Giovanile Scolastico Nazionale relativamente alle procedure di funzionamento dei Centri Federali Territoriali, nello specifico omettendo di effettuare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020 – 2021 sino alla data del Novembre 2021, le attività proprie di un Centro Federale Territoriale e cioè visite tecniche, visione gara e attività AST (Area Sviluppo Territoriale), direttamente presso le strutture delle società coinvolte e prediligendo l’effettuazione dell’attività AST in presenza presso la Società Real Casarea, presso la cui struttura il CFT di Casalnuovo di Napoli era ospitato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva avendo percepito, a decorrere dal mese di ottobre 2019 sino al dicembre del 2021, delle diarie da rimborso non dovute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio continuando, in concreto, a prestare la propria opera di collaborazione con il CFT di Casalnuovo seppur in presenza della venuta meno, a livello nazionale, della predetta figura;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Pasquale Caputo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CAPUTO, e dal Sig. Antonio TANUCCI, in qualità di Presidente per conto della società A.S.D. REAL CASAREA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale CAPUTO, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it