FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 300/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -PECCI SACCANI COBELLI PIERANTONIO ACD COLORNO A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Mauro SACCANI, William PECCI, Roberto COBELLI, Davide PIERANTONIO, della società A.C.D. COLORNO, e della società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO SACCANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C.D. Colorno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell’attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver consentito e comunque non impedito ai calciatori tesserati per la A.C.D. Colorno di disputare la gara amichevole contro la A.S.D. Villafranca Veronese disputatasi in data 22.1.2022;

WILLIAM PECCI, Dirigente della A.C.D. Colorno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell’attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per avere lo stesso organizzato la gara amichevole tra la A.C.D. Colorno e la A.S.D. Villafranca Veronese disputatasi in data 22.1.2022;

ROBERTO COBELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell’attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori tesserati per la A.S.D. Villafranca Veronese di disputare la gara amichevole contro la A.S.D. Colorno disputatasi in data 22.1.2022;

DAVIDE PIETRANTONIO, Dirigente della A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai Protocolli Emergenza Covid-19 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ed in particolare ai Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Veneto n. 61 del 4.1.2022, e n. 64 del 20.1.2022, che dispongono la sospensione dell’attività agonistica al fine di contrastare la diffusione di contagio da Covid-19 ed hanno vietato la disputa di gare amichevoli ed allenamenti congiunti sino al 23.1.2022, per aver organizzato la gara amichevole tra la A.S.D. Villafranca Veronese e la A.S.D. Colorno disputatasi in data 22.1.2022;

A.C.D. COLORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Mauro SACCANI e William PECCI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Roberto COBELLI e Davide PIERANTONIO, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. William PECCI, e dal Sig. Mauro SACCANI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. COLORNO, dal Sig. Davide PIERANTONIO, e dal Sig. Roberto COBELLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro SACCANI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. William PECCI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto COBELLI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide PIERANTONIO, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. COLORNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE ;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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