FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 306/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – KUCI ASD ATLETICO CONSELVE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 479 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Ersi KUCI, e della società A.S.D. ATLETICO CONSELVE avente oggetto la seguente condotta:

ERSI KUCI, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Atletico Conselve, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 25.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico Conselve, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. ATLETICO CONSELVE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Ersi Kuci ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ridvan Kuci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del Sig. Ersi KUCI, e dal Sig. Andrea BORILE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CONSELVE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ersi KUCI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CONSELVE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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