FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 309/AA del 15/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI BUDUO AS BISCEGLIE SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea DI BUDUO e della società A.S. BISCEGLIE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DI BUDUO, Presidente e legale rappresentante dell’A.S. BISCEGLIE S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 9, commi 1 e 2, lett. a) , del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver illegittimamente rappresentato, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’A.S. BISCEGLIE S.r.l., la predetta società all’udienza del 14/01/22, dinanzi alla III Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, sottoscrivendone anche il relativo preannuncio di reclamo in data 24/12/21 ed il reclamo in data 07/01/22, nonostante lo stesso dovesse ancora terminare di scontare la sanzione disciplinare dell’inibizione inflittagli dal Giudice Sportivo con C.U. n. 24/CS del 23.12.21, il cui termine era previsto per il 18/01/22;

A.S. BISCEGLIE SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Andrea DI BUDUO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea DI BUDUO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. BISCEGLIE SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea DI BUDUO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE SRL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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