FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 317/AA del 17/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AA ASD NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Eirik Olav AA e della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP avente oggetto la seguente condotta:
EIRIK OLAV AA, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Nuova Pol. Popolare Cep all’epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 9.2.2022, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova Pol. Popolare Cep, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Eirik Olav AA ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eirik Olav AA, e dal Sig. Roberto CINI, in qualità di Dirigente con poteri di firma, per conto della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Eirik Olav AA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.