C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 17/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017 (Gara: GRIFONE GIALLOVERDE – SALTO CICOLANO del 25/10/2017 – Coppa Italia Promozione)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017 (Gara: GRIFONE GIALLOVERDE – SALTO CICOLANO del 25/10/2017 – Coppa Italia Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 145 del 9/11/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante richiedeva l’annullamento della punizione sportiva della perdita della gara, nonché l’ammenda di € 2.000,00, così come disposto dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio nel C.U. n.135 del 02.11.2017, assumendo che non ve ne fossero i presupposti; rilevato che l’art. 46 del C.G.S. (“Norme procedurali”) al 5 comma prescrive, “Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”; che agli atti del procedimento non risulta la copia della ricevuta di ritorno o documento equipollente comprovante l’invio del reclamo alla controparte ai sensi del citato art. 46 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

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