C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 17/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MATTEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RADO GIUSEPPE PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 2/11/2017 (Gara: REAL MATTEI – NOVA PHOENIX del 27/10/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MATTEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RADO GIUSEPPE PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.25 C5 DEL 2/11/2017 (Gara: REAL MATTEI – NOVA PHOENIX del 27/10/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 152 del 10/11/2017
L’A.S.D. REAL MATTEI con il presente ricorso ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore RADO Giuseppe per 6 gare, in quanto, pur ammettendo l’eccesso di foga nelle proteste verso il direttore di gara, che ha causato l’espulsione del citato calciatore, ci tiene a sottolineare come il comportamento del tesserato si sia limitato solo a proteste verbali, certamente irriguardose, ma non certo minacciose. A fine gara, avrebbe voluto scusarsi con l’arbitro ma gli è stato impedito dal commissario di campo, presente alla gara. Chiede, la ricorrente, una riduzione della sanzione inflitta al calciatore RADO, per aver avuto comportamento non riportato nella giusta misura nel referto arbitrale. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver letto le argomentazioni evidenziate nel ricorso, ha provveduto a leggere con attenzione il contenuto del referto arbitrale nel quale viene riportato con dovizia di particolari il comportamento del calciatore in questione. Scrive, l’arbitro, che il RADO, alla notifica del provvedimento disciplinare gli si avvicina con fare minaccioso, tanto che due suoi compagni di squadra sono costretti a portarlo fuori dal campo a forza, mentre continua ad offenderlo. Si posiziona nelle vicinanze del cancello di ingresso al terreno di gioco da dove rivolge nuove e ripetute frasi gravemente minacciose. A fine gara, reitera tale atteggiamento. Da quanto sopra riportato appare evidente il contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto scrive l’arbitro, ed in tale situazione, come stabilisce l’art. 35 del C.G.S., prevale il contenuto del rapporto di gara. Ritenendo pertanto la sanzione inflitta al calciatore RADO Giuseppe congrua rispetto agli addebiti mossigli, questa Corte Sportiva d Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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