C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 24/11/2017 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE CINTI FEDERICO (A.S. LUISS S.S.D. A R. L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL’8/11/2017 (Gara: LICENZA – LUISS del 5/11/2017 – Campionato di Promozione)

 

RECLAMO DEL CALCIATORE CINTI FEDERICO (A.S. LUISS S.S.D. A R. L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL’8/11/2017 (Gara: LICENZA – LUISS del 5/11/2017 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 17/11/2017

 

Il calciatore Federico Cinti impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, per aver rivolto all’arbitro, al termine dell’incontro, gravi offese e per averlo trattenuto per un braccio. A sostegno della propria tesi difensiva il reclamante riconosceva di aver indirizzato al direttore di gara, unicamente frasi irriguardose, criticando il suo operato, mentre escludeva, decisamente, di averlo strattonato per un braccio; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito il calciatore, ritiene che la squalifica possa essere, leggermente, ridotta. Infatti dallo stesso referto arbitrale non emerge che il calciatore abbia strattonato l’arbitro ma unicamente che si sia avvicinato a quest’ultimo, in modo irruento, contestando reiteratamente il suo operato e toccandolo inavvertitamente sul braccio. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CINTI Federico a 2 giornate. La tassa reclamo va restituita.

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