C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 24/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ARPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017 (Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ARPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 2/11/2017 (Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 17/11/2017
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società S.S.D.Arpino ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara in epigrafe, chiedendo, altresì, di sanzionare la Società Itri Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara, facendo riferimento all'art. 17, comma 4 lettera b), in quanto, a loro dire, l'Arbitro ha sospeso la gara per comportamento violento di un giocatore della Società Itri Calcio, nei confronti dello stesso direttore di gara. Esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato che il calciatore ALTOBELLI, appartenente alla Società Itri Calcio, non ha esercitato alcuna violenza fisica nei suoi confronti, ma ha solo avuto un atteggiamento minaccioso ed offensivo. Precisato, altresì, che il rapporto arbitrale, così come previsto dall'art.35 del C.G.S. fa piena prova. Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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