C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 01/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 25/10/2017 (Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – FORTITUDO FUTSAL POMEZIA del 30/09/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 25/10/2017 (Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – FORTITUDO FUTSAL POMEZIA del 30/09/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24/11/2017

 

Con ricorso regolarmente introdotto, la società Fortitudo Futsal Pomezia interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di convalidare il risultato della gara di Calcio a 5 Maschile, serie C1, Italpol Calcio a 5 – Fortitudo Futsal Pomezia terminata con il punteggio di 5-3, chiedendo che le fosse assegnata la vittoria a tavolino poiché l’avversaria aveva schierato il calciatore Luca Ippoliti, squalificato. Veniva ascoltata la società reclamante, la quale in sede di audizione reiterava le proprie difese e sottolineava la carenza motivazionale della decisione di primo grado. Perveniva alla Corte anche memoria difensiva della Italpol Calcio a 5, ma essendo stata presentata il 13.11.17, oltre il termine di cui all’art. 38, comma 3 C.G.S. (poiché il reclamo della Fortitudo Futsal Pomezia era giunto alla controparte il 3.11.17), la stessa è da considerarsi inammissibile né può essere utilizzata ai fini della decisione. La vicenda fattuale, alla luce della documentazione prodotta e di quella ufficiale in possesso del C.R. Lazio, si riassume brevemente nei termini che seguono. Il calciatore Luca Ippoliti veniva squalificato dal Giudice Sportivo della LND Divisione Calcio a 5 nazionale con C.U. n. 810 del 25.3.17 per una gara per “recidiva in ammonizione II infr” a seguito della partita ASD Cioli Cogianco – ASD Luparense C5, Final Eight della Coppa Italia Calcio a 5 Serie A, militando lo stesso nella formazione ASD Cioli Cogianco. Detta gara, disputata il 25.3.17, aveva visto la ASD Cioli Cogianco sconfitta e, di conseguenza, uscire dalla competizione. Il 23.8.17, il calciatore Luca Ippoliti era tesserato alla società Italpol Calcio a 5 e veniva da questi schierato sia nella I giornata di campionato del 23.9.17, contro lo United Aprilia, che nella II giornata di campionato giocatasi il 30.9.17 contro la società reclamante. Per verificare, dunque, la regolarità della partecipazione del detto calciatore nella gara in questione, andranno analizzate il complesso di norme che regolano l’esecuzione della sanzioni nel C.G.S.. Principio cardine, stabilito nell’attuale art. 22 C.G.S., comma 3., è che “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Detto comma 6 si occupa, infatti, dell’esecuzione delle sanzioni in caso di trasferimento e stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”. Infine, vengono richiamati i commi 11.1 e 11.3 dell’art. 19 C.G.S. i quali rispettivamente prescrivono “11.1 Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” e “11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Dal complesso delle norme sopra richiamate emerge chiaro che il calciatore squalificato debba scontare la squalifica nella squadra in cui militava, nella stagione in corso o nella successiva. In caso di trasferimento ad altra società, la sanzione deve essere scontata nelle giornate in cui la prima squadra della nuova società disputa gare ufficiali, ferma la distinzione tra gara di Coppa Italia o Coppa Regioni e tutte le altre competizioni. Così, le squalifiche comminate in Coppa Italia o nelle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni, anche in caso di trasferimento del calciatore ad altra società, distinguendo le manifestazioni in ragione delle diverse Leghe organizzatrici. Ciò significa che se si è squalificati in una gara di Coppa Italia di serie A, la sanzione dovrà essere scontata nella Coppa Italia di serie A, ma ove ciò non sia possibile (perché ad esempio il giocatore si è trasferito o perché la squadra è stata promossa o retrocessa), nella nuova stagione la squalifica andrà scontata nella Coppa Italia organizzata dall’altra Lega, essendo prevista apposita deroga dall’art. 22, comma 6, C.G.S.. Vi è dunque un netta distinzione tra l’attività di coppa (Coppa Italia e Coppe Regioni) e tutte le altre competizioni: le squalifiche irrogate in coppa debbono essere scontate nelle coppe e quelle di campionato (e altre competizioni) in campionato (e altre competizioni). Ciò in base alla doppia statuizione dei commi 11.1 e 11.3 dell’art. 19 C.G.S. che sono norme speciali non solo rispetto all’art. 22 C.G.S. ma anche tra di loro, separando recisamente, per quanto attiene le squalifiche, le due tipologie di competizioni (le coppe da tutte le altre).

Unica eccezione è quella prevista per la squalifiche irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5: in tal caso, stabilisce l’art. 22, comma 6, secondo capoverso C.G.S., le squalifiche che non è stato possibile scontare in coppa, devono essere scontate in campionato della stagione successiva; tuttavia tale norma è rivolta esclusivamente alle “società di serie A e A2” e non vale per le società militanti in altri campionati. Ultimo aspetto da analizzare, nel caso di trasferimento in altra società, è che le squalifiche devono essere scontate nelle giornate in cui la prima squadra disputa gare ufficiali, in ciò intendendo che qualora la nuova società abbia più squadre che militano in campionati diversi (ad esempio Serie A Calcio a 5 e Under 21 Calcio a 5), per “prima squadra” ci si riferisce alla squadra che partecipa alla competizione di più alta categoria (cioè, per tornare all’esempio precedente, la Serie A Calcio a 5): a riguardo è illuminante, se letta attentamente, la decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 35 dell’anno 2017. Anche in tal caso, però, rimane fermo il principio della distinzione tra coppe e altre competizioni: così, “nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica è scontata nella squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni, fermo restando, comunque, che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o nella Coppa Regioni devono essere scontate in Coppa Italia o in Coppa Regioni e che quelle inflitte in tutte le altre competizioni diverse dalla Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni), non possono essere scontate in Coppa Italia e in Coppa Regioni”, come già nel 2006 aveva stabilito la Corte Federale con parere interpretativo pubblicato nel C.U. n. 13/Cf dell’11.4.2006. Nel caso di specie, dunque, il calciatore Luca Ippoliti, essendo stato destinatario di squalifica nella fase finale della Coppa Italia Calcio a 5 di serie A 2016/2017 avrebbe dovuto scontare detta squalifica nella medesima competizione; non essendo stato possibile, poiché la società per cui era tesserato non aveva disputato altre gare in tale competizione, ed essendosi egli trasferito in una società militante nel campionato di serie C1, ai sensi degli artt. 22, comma 6 e 19, comma 11.1 C.G.S., egli non poteva né doveva scontare la propria squalifica in campionato, vigendo per le sole società di A e A2 l’obbligo di farlo ai sensi dell’art. 22, comma 6, secondo capoverso C.G.S.. Egli, dunque, ha regolarmente disputato la gara di campionato Italpol Calcio a 5 – Fortitudo Futsal Pomezia su cui verteva il reclamo che, pertanto, è da respingere. Stante l’inammissibilità delle difese della società Italpol Calcio a 5 e comunque la difficoltà delle tematiche affrontate, la Corte ritiene non applicarsi l’art. 33, comma 14, C.G.S.. Infine, per mera completezza espositiva, si rileva come la norma di cui all’attuale art. 19, comma 11.1, sia stata sempre interpretata dalla Giustizia Sportiva – in applicazione bilanciata del principio di concreta afflittività e di effettività della pena con quello di omogeneità delle gare in cui scontare la sanzione – nel senso che le squalifiche comminate in Coppa Italia siano da scontarsi in Coppa Regione e viceversa, quando a seguito di trasferimento ovvero di retrocessione o promozione il giocatore squalificato si trovi in una società che passi dal dover giocare l’una o l’altra competizione (cfr. decisione C.A.F. del 16.12.02 nel C.U. N. 18/C, parere Corte Federale del 12.1.04 nel C.U. 12/C.f.). Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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