C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 15/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL’8/11/2017 (Gara: CAVESE 1919 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 5/11/2017 – Campionato di Eccellenza)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DELL’8/11/2017 (Gara: CAVESE 1919 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 5/11/2017 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24/11/2017

 

La SS Formia Calcio ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara sospesa dal 32’ del secondo tempo per sopravvenuta oscurità. Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece addebitata alla società ospitante Cavese 1919 in quanto si era determinato lo spegnimento dei fari di illuminazione e la società di casa non si era minimamente attivata per procedere alla riparazione del guasto rimanendo totalmente inerte. Chiede quindi che venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa Cavese 1919. Replica al reclamo la società Cavese 1919, con proprie controdeduzioni, eccependo che la gara si era disputata ad Artena per indisponibilità del suo campo di gioco e di non aver quindi potuto intervenire minimamente sull’impianto, probabilmente danneggiato da una fittissima grandinata verificatasi contemporaneamente al guasto; aggiungeva inoltre che la programmazione della gara era in orario diurno e l’illuminazione artificiale si era resa necessaria solo per le avverse condizioni meteorologiche di cui certamente non doveva rispondere. Il ricorso è inammissibile per evidente vizio di forma. La decisione che la reclamante intende impugnare non può essere definita in alcun modo una decisione di natura tecnica o disciplinare, soggetta a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa, priva di qualsiasi contenuto decisorio. I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli relativi all’anticipata conclusione delle stesse, debbono essere preceduti dal preannuncio telegrafico e seguiti poi dall’invio delle motivazioni innanzi al Giudice di prime cure.

Nella specie la reclamante ha invece effettuato una istanza di revisione “per saltum” eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando un istanza di primo giudizio che l’Organo adito, per la sua natura di Organo di secondo grado non può assumere. La reclamante ha quindi violato la disposizione contenuta nell’articolo 46 del CGS che impone l’esame dei gravami relativi allo svolgimento delle gare innanzi al Giudice Sportivo territoriale competente previo invio del preannuncio entro il termine di 24 ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni il che rende inammissibile il reclamo proposto in secondo grado. Diversamente opinando si violerebbe altresì la garanzia del doppio grado di giudizio prevista dall’artioclo 44 CGS in quanto l’eventuale decisione di merito assunta, per la prima volta, dalla Corte sarebbe inappellabile. Per quanto sopra detto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.46 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it