C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 15/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENNARI FRANCESCO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE CICALA GENNARO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017 (Gara: VIRTUS TECCHIENA – REAL PIEDIMONTE S GERMANO del 12/11/2017 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL REAL PIEDIMONTE S. GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENNARI FRANCESCO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE CICALA GENNARO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017 (Gara: VIRTUS TECCHIENA – REAL PIEDIMONTE S GERMANO del 12/11/2017 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell’1/12/2017

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; La Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più realistica valutazione dei fatti. Esaminato il contenuto del rapporto arbitrale, nel quale sono stati descritti dettagliatamente i comportamenti posti in essere sia dai calciatori sanzionati, che dai sostenitori del Real Piedimonte S. Germano, questa Corte ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta al calciatore CICALA Gennaro che, dopo l’espulsione rivolgeva ripetute espressioni offensive all’Arbitro; nonché quella inflitta al calciatore GENNARI Francesco, il quale, dopo l’espulsione, insultava ripetutamente l’Arbitro, con atteggiamento gravemente minaccioso, trattenuto a viva forza dai compagni, e al termine della gara, reiterava gli insulti e le minacce al Direttore di gara, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri per allontanarlo. Si ritiene invece di poter rivisitare, parzialmente, la sanzione pecuniaria inflitta alla Società REAL PIEDIMONTE S. GERMANO per il comportamento dei propri tesserati, i quali durante tutto il secondo tempo rivolgevano all’Arbitro pesanti insulti e gravissime minacce e, al termine dell’incontro, pur avendo assunto, a distanza, un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara, in effetti non davano poi seguito ad alcun gesto aggressivo, grazie anche alla presenza delle Forze dell’ordine, che impedivano ogni comportamento pericoloso da parte dei tifosi. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 300,00 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.

 

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