C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 15/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIUCCI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.44 LND DEL 23/11/2017 (Gara: FIDENE – LA RUSTICA del 19/11/2017 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIUCCI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.44 LND DEL 23/11/2017 (Gara: FIDENE – LA RUSTICA del 19/11/2017 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell’1/12/2017

 

La Società A.S.D. La Rustica impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per quattro gare, al proprio calciatore Ciucci Massimiliano, il quale, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per un fallo di gioco commesso ai danni di un giocatore della squadra avversaria (Colucci Roberto), a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, si azzuffava e spintonava con quest’ultimo e rivolgeva all’arbitro espressioni offensive; al termine della gara reiterava le offese all’indirizzo dell’arbitro e contestualmente lo minacciava insistentemente. A sostegno della propria tesi difensiva la Società evidenziava la disparità di trattamento da parte del Giudice sportivo, che aveva squalificato il proprio giocatore per 4 giornate, mentre il giocatore avversario con il quale si era azzuffato il Ciucci, veniva squalificato per 2 giornate. La reclamante, pertanto, chiedeva la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore, parametrandola a quella inflitta al giocatore avversario. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali emerge che, al 24° del secondo tempo, il Ciucci, durante un’azione di gioco, colpiva con un calcio al ginocchio un calciatore avversario: a seguito del provvedimento di espulsione offendeva l’arbitro e contestualmente veniva a contatto con il calciatore avversario ritardando l’uscita dal terreno di gioco. Al termine della gara si rendeva protagonista, nuovamente, di frasi offensive, all’indirizzo dell’arbitro, accompagnate da minacce allo stesso. Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l’entità della sanzione irrogata al Ciucci e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie sviluppate dalla Società ricorrente, essendo differenti le condotte poste in essere dai due calciatori in questione. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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