C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 227 del 05/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARDEA C.A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO EDUARDO FINO AL 30/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 C5 DEL 7/12/2017 (Gara: REAL ROCCA DI PAPA – ARDEA C.A 5 dell’1/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma )

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARDEA C.A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO EDUARDO FINO AL 30/11/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.49 C5 DEL 7/12/2017 (Gara: REAL ROCCA DI PAPA – ARDEA C.A 5 dell’1/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma )

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 213 del 22/12/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il ricorso in epigrafe, con cui la società ha richiesto la riduzione della squalifica comminata al calciatore Eduardo Esposito, assumendo che egli avesse solo insultato l’arbitro ma di non averlo attinto con degli sputi; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore Eduardo Esposito il quale lo ingiuriava ripetutamente prima e dopo la notifica del provvedimento disciplinare, proferendo altresì minacce e attingendo alle spalle l’arbitro con uno sputo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore Eduardo Esposito sia stata correttamente e adeguatamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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