C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 227 del 05/01/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE MOBILI DARIO RICCARDO (A.S.D. POSEIDON SOCCER) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.53 LND DEL 7/12/2017 (Gara: MELVIS BATTISTINI – POSEIDON SOCCER del 3/12/2017 – Campionato di Terza Categoria Roma)
RECLAMO DEL CALCIATORE MOBILI DARIO RICCARDO (A.S.D. POSEIDON SOCCER) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.53 LND DEL 7/12/2017 (Gara: MELVIS BATTISTINI – POSEIDON SOCCER del 3/12/2017 – Campionato di Terza Categoria Roma)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 213 del 22/12/2017
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l’annullamento o la riduzione della propria squalifica, rilevando che egli non abbia sputato verso l’arbitro, non attingendolo, ma solo che gli sia uscita involontariamente saliva dalla bocca nell’ambito di un vivace protesta; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto la condotta del calciatore reclamante che, sostituito, sarebbe entrato in campo, sputando verso di lui senza attingerlo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la condotta del calciatore Dario Riccardo Mobili, benché censurabile e grave, debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MOBILI Dario Riccardo al 15/02/2018. La tassa reclamo va restituita.
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