C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 245 del 19/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ALIBERTI GIANLUCA FINO AL 10/03/2018, DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIGLIACCIO MARCO E PIANO ALFONSO FINO AL 10/03/2018 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.52 LND DEL 13/12/2017 (Gara: VIRTUS TORRE MAURA – REAL ATLETICO ROMA dell’8/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ALIBERTI GIANLUCA FINO AL 10/03/2018, DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIGLIACCIO MARCO E PIANO ALFONSO FINO AL 10/03/2018 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI FRANCESCO PER 6 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.52 LND DEL 13/12/2017 (Gara: VIRTUS TORRE MAURA – REAL ATLETICO ROMA dell’8/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico Roma, chiede a questa Corte la riformulazione della decisione di primo grado per ridimensionare le squalifiche dei sig. Proietti Francesco, Migliaccio Marco, Piano Alfonso, Alberti Gianluca; Esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova, ascoltati, altresì, i giocatori in audizione, si evince che nei confronti del direttore di gara non c'è stato un reale comportamento violento, ma solo frasi ingiuriose ed offensive. Tutto quanto premesso,questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore ALIBERTI Gianluca al 25/01/2018, la squalifica a carico dei calciatori MIGLIACCIO Marco e PIANO Alfonso al 25/01/2018 e la squalifica a carico del calciatore PROIETTI Francesco a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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