C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 02/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MENICUCCI ALESSIO FINO AL 31/12/2020, TELLE RAFFAELE FINO AL 31/12/2018 E ROSSI ANDREA PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 C5 DEL 22/11/2017 (Gara: COLLI ALBANI CALCIO A 5 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 15/11/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MENICUCCI ALESSIO FINO AL 31/12/2020, TELLE RAFFAELE FINO AL 31/12/2018 E ROSSI ANDREA PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 C5 DEL 22/11/2017 (Gara: COLLI ALBANI CALCIO A 5 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 15/11/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’autore dei gesti compiuti contro l’Arbitro (spintonamento, offese e minacce, sputo e lancio della borraccia) è stato il calciatore TELLE Damiano, e non già TELLE Raffaele, come erroneamente indicato nel referto. La reclamante chiede pertanto l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore TELLE Raffaele, ed insiste inoltre per la riduzione della squalifica a carico del calciatore MENICUCCI Alessio, ritenuta eccessiva vista la reale entità dei fatti. Esaminato il rapporto di gara, questa Corte, pur mancando al riguardo una conferma diretta dell’Arbitro, il quale, sebbene più volte convocato, non si è presentato, ritiene di poter senz’altro accogliere la contestazione formulata dalla ricorrente, in merito alla errata indicazione del calciatore TELLE Raffaele; ed infatti, controllando la distinta dei giocatori, si rileva chiaramente che il n.10 dell’elenco dei giocatori della Società Colli Albani risulta essere TELLE Damiano, che risulta infatti espulso per i gravi e descritti gesti compiuti nei confronti dell’Arbitro, e non già TELLE Raffaele, che risulta invece soltanto ammonito, per proteste, come annotato anche sulla distinta. Accerto tale errore di trascrizione, dovuto probabilmente dal fatto che entrambi i giocatori hanno lo stesso cognome, andrà quindi revocata la sanzione inflitta al calciatore TELLE Raffaele, e andranno inoltre rimessi gli atti al Giudice Sportivo, perché provveda in merito al calciatore TELLE Damiano, effettivo autore dei gesti incriminati.

Per quanto concerna, altresì, il calciatore MENICUCCI Alessio, la reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che egli non abbia colpito con un calcio l’arbitro né che egli l’abbia attinto con uno sputo, ma solo che abbia lanciato i guanti, essendo portiere, contro il direttore di gara; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto la condotta del calciatore sanzionato che lo avrebbe spintonato, poi colpito con i guanti, schiaffeggiato mentre estraeva il cartellino e poi colpito con un calcio; convocato più volte l’Arbitro in sede di supplemento di referto per accertare l’intensità delle condotte del calciatore sanzionato, lo stesso non si è presentato, impedendo a questa Corte di poter completare la necessaria istruttoria; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che, attesa la mancata audizione dell’arbitro, non si è potuto accertare l’effettivo svolgimento dei fatti, dovendo quindi sanzionare la condotta del calciatore Alessio Menicucci, pur ribadendo e sottolineando la gravità dei gesti compiuti, in misura proporzionata allo svolgersi dei fatti come emersi dall’istruttoria e tenuto conto del necessario criterio di proporzionalità nonché dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi dagli Organi di Giustizia Sportiva in casi simili; ritenuto che il comportamento del direttore di gara, non presentandosi ripetutamente dinanzi questo Organo di Giustizia Sportiva, posso integrare illecito disciplinare che merita adeguato approfondimento da parte della Procura Federale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo in relazione alla posizione del calciatore MENICUCCI Alessio, riducendo la squalifica a carico dello stesso al 31/12/2019, con il mantenimento delle applicazione delle sanzioni amministrative di cui al CU 104/A del 17.12.2014. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni in relazione alla violazione dell’Art.1 del C.G.S., da parte dell’Arbitro.

 

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