C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 02/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 C5 DEL 10/01/2018 (Gara: REAL CITTA’ DEI PAPI C5 – GAP SSD ARL del 23/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Maschile)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 C5 DEL 10/01/2018 (Gara: REAL CITTA’ DEI PAPI C5 – GAP SSD ARL del 23/12/2017 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Maschile)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti; Letto il reclamo; letti gli atti ufficiali; osserva: A seguito di richiesta del reclamante, all’udienza del 25.01.18 veniva escussa la sig.ra Gabriella Pomposelli, quale Presidente p.t. della Gap ssd che contestava la dinamica degli episodi, come riferiti dal direttore di gara. Sebbene il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata, per cui la responsabilità della reclamante deve ritenersi accertata, alla luce delle dichiarazioni raccolte, la Corte ritiene - in virtù di principi di congruità - di poter mitigare la sanzione irrogata. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 150,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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