C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 02/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANATOLIO FEDERICO FINO AL 16/03/2018 E DEL CALCIATORE POPA COSMIN PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.110 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: ATLETICO ACILIA – PRO CALCIO CECCHINA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ATLETICO ACILIA A.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANATOLIO FEDERICO FINO AL 16/03/2018 E DEL CALCIATORE POPA COSMIN PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.110 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: ATLETICO ACILIA – PRO CALCIO CECCHINA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: la società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminati ai propri tesserati, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo relativo al calciatore POPA Cosmin, in quanto – ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S. – non è impugnabile la squalifica dai calciatori fino a due giornate di gara. Per quanto concerne il calciatore ANATOLIO Federico, questa Corte, esaminato il contenuto del referto arbitrale, rileva che in effetti la spinta nei confronti dell’Arbitro è avvenuta nel corso di una protesta collettiva e non ha causato alcuna conseguenza fisica. Per tale motivo, pur censurandosi il comportamento del giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore POPA Cosmin, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ANATOLIO Federico al 23/02/2018. La tassa reclamo va restituita.

 

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