C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 09/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORDO LORENZO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.28 LND DEL 7/12/2017 (Gara: SPORTING BAGNOREGIO – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 2/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BORDO LORENZO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.28 LND DEL 7/12/2017 (Gara: SPORTING BAGNOREGIO – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 2/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018

Il Giudice Sportivo competente adottava la decisione impugnata con la motivazione che il calciatore aveva proferito un insulto razziale nei confronti di un avversario. Avverso la decisione appella la società Nuova Pescia Romana deducendo che l’espressione contenente l’offesa a sfondo razziale non era stata pronunciata dal calciatore Bardo nei confronti dell’avversario di colore ma era contenuta in una conversazione tra lo stesso ed un compagno di squadra percepita dall’Arbitro che si trovava nei pressi mentre il destinatario si trovava a grande distanza. Nell’audizione diretta il calciatore ha specificato la dinamica degli eventi, confermando che, commentando con un compagno di squadra la segnatura di una rete da parte degli avversari aveva recriminato sul fortunoso rimpallo che aveva favorito il calciatore di colore, appellandolo con una espressione effettivamente assai offensiva e contenente discriminazione razziale, mentre lo stesso si trovava ad una distanza di almeno quaranta metri avendo già riguadagnato la sua metà campo dopo la rete. La dinamica degli eventi trova riscontro nel referto ove, dalla stessa espressione riportata dal direttore di gara, si comprende che l’offesa non è stata diretta e percepita dal calciatore di colore, ma era contenuta nel contesto di una conversazione a cui questo era estraneo. La Corte ritiene che, in questo caso, non possa darsi luogo alla sanzione prevista dall’articolo 11 comma 1 e 2 CGS che punisce i comportamenti che comportino offesa, denigrazione od insulto e che, come tali, debbono essere rivolti e percepiti direttamente dalla parte offesa e quindi la sanzione da irrogare può derogare la minimo edittale ivi previsto. Nel caso di specie l’espressione utilizzata dal calciatore appare gravemente antiregolamentare e merita sanzione adeguata nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BORDO Lorenzo a 5 gare. La tassa reclamo va restituita.

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