C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 09/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 4/01/2018 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 4/01/2018 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 267 del 2/02/2018
In via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità del reclamo, in quanto proposto alla scrivente Corte Sportiva in data 12.01.2018, e cioè oltre il termine dei sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione impugnata (C.U. n° 221 del 4.01.2018), così come previsto dall’art.46, comma 4 del C.G.S. Per tale motivo, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.46, comma 4 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.
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