C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 09/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BLERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLTIF ISSHAK PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CASINI RICCARDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.47 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: VALENTANO – BLERA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BLERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLTIF ISSHAK PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CASINI RICCARDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.47 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: VALENTANO – BLERA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 267 del 2/02/2018

La Società Sportiva A.s.d. Blera impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale venivano inflitte le squalifiche, per quattro gare e per tre gare, ai propri calciatori Moltif Isshak e Casini Riccardo, colpevoli, l’uno di aver afferrato il collo di un giocatore avversario, di averlo colpito con alcuni pugni allo stomaco, minacciato ed insultato e l’altro, di aver, anch’egli afferrato il collo di un giocatore avversario, scaraventato a terra ed insultato. A sostegno della propria tesi difensiva la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, sostenendo che il calciatore Moltif, era stato prima colpito da un giocatore avversario e negando che avesse proferito minacce o insulti, mentre, relativamente al Casini, riconosceva che questi avesse afferrato il collo di un calciatore avversario, ma negava che lo avesse scaraventato a terra e minacciato. La reclamante, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali emerge che durante la seconda frazione di gioco il calciatore Moltif Isshak prendeva per il collo un giocatore avversario, lo colpiva con alcuni pugni allo stomaco, offendendolo e minacciandolo insistentemente, così come il calciatore Casini Riccardo prendeva per il collo un giocatore avversario scaraventandolo a terra ed offendendolo pesantemente. In definitiva dal referto arbitrale emerge che entrambi i calciatori in questione si sono resi protagonisti di condotte violente, accompagnate da offese e minacce (il Moltif) verso calciatori avversari. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritiene adeguate le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

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