C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 del 23/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 10/01/2018 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CITTA’ DI ANAGNI del 15/10/2017 – Campionato di Eccellenza)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 10/01/2018 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CITTA’ DI ANAGNI del 15/10/2017 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

Con rituale reclamo la società Team Nuova Florida 2005 ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo, evidenziata in premessa, con la quale veniva comminata a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore Federico Lauri non in regola con il tesseramento federale. Assume la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’utilizzare gli accertamenti della Procura Federale per pervenire al convincimento della partecipazione alla gara nel calciatore in questione, in violazione dell’articolo 29 commi 7 e 8 C.G.S. che limita il potere officioso del Giudice di primo grado all’acquisizione delle prove sulla partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare ai soli documenti ufficiali. Lamenta altresì che, sempre in violazione delle norme procedurali, il Giudice avrebbe utilizzato la “prova TV” non utilizzabile per l’accertamento della posizione irregolare di calciatori. Il reclamo è palesemente infondato. Innanzitutto la società reclamante non contesta né la partecipazione alla gara del prefato calciatore né la irregolare posizione dello stesso e già questo basterebbe per addivenire al rigetto del reclamo non essendovi vincoli di alcun genere all’acquisizione probatoria sulla posizione dei calciatori da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Non solo ma, paradossalmente, è stata la stessa società reclamante a presentare reclamo in primo grado lamentando la mancata annotazione nel referto di gara della sostituzione del calciatore. Gli accertamenti doverosamente disposti dal Giudice Sportivo su tale circostanza hanno confermato l’assunto della stessa reclamante e la certa partecipazione alla gara del calciatore la cui irregolare posizione non è in discussione. Il reclamo è quindi totalmente infondato e va respinto con le conseguenze di rito sull’addebito della relativa tassa La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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