C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 del 23/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – POLISPORTIVA DE ROSSI del 3/12/2017 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – POLISPORTIVA DE ROSSI del 3/12/2017 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

La società Polisportiva Carso ha impugnato la decisione in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo che le aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 100,00 per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Pastore Alessandro in posizione irregolare in quanto risultato non in regola con il tesseramento federale in suo favore. Assume la reclamante di aver regolarmente tesserato il calciatore in questione con richiesta di aggiornamento di posizione di tesseramento tramite modulo scaricato dal sistema che aveva attestato la libertà da vincoli del calciatore. Inoltre il tesseramento inviato era stato convalidato dalla Federazione con l’apposizione della relativa “bollinatura” e non era stato mai segnalato alcun messaggio di errore. Lamentava poi che il tesseramento con la società Racing Club Roma s.r.l., appartenente ad altra Lega, si sarebbe perfezionato solo in data successiva al 6-11-2017, data in cui la società avrebbe inviato il certificato di stato di famiglia del calciatore appena estratto dagli uffici comunali. La Corte, preliminarmente, disponeva l’acquisizione presso la Lega competente degli atti relativi al tesseramento del calciatore Pastore con la società Racing Club Roma. All’esito di tale produzione documentale è emersa la fondatezza degli assunti della reclamante in quanto è accertato che il certificato di stato di famiglia prodotto dalla società Racing Club Roma è stato emesso successivamente alla data del tesseramento a favore della società Polisportiva Carso e quindi il perfezionamento degli atti di tesseramento a favore della società Racing Club Roma è sicuramente successivo al tesseramento a favore della Polisportiva Carso. A fronte di tale evidenza documentale non può ritenersi irregolare la partecipazione del calciatore Pastore alla gara in epigrafe e ne va quindi ripristinato il risultato acquisito sul campo. Non rientrando tra i poteri della Corte quello di intervenire con provvedimenti sui tesseramenti dei calciatori, essendo tale potere riservato all’apposita sezione del Tribunale Federale Nazionale, rinvia allo stesso per la regolarizzazione della posizione di tesseramento a favore della Polisportiva Carso del calciatore Pastore Alessandro come giovane dilettante, oggi erroneamente iscritto a favore della società Racing Club Roma s.r.l. quale giovane di serie. All’accoglimento del ricorso consegue la restituzione della tassa reclamo. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo Polisportiva Carso 2 – 2 Polisportiva De Rossi. Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per i provvedimenti di competenza, in relazione all’annullamento del tesseramento del calciatore PASTORE Alessandro a favore della Società S.S. RACING CLUB FONDI S.R.L. e la conseguente convalida del tesseramento a favore della Società A.S.D. POLISPORTIVA CARSO. La tassa reclamo va restituita.

 

 

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