C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 del 23/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.263 LND DEL 31/01/2018 (Gara: SPORTING CALCIO VODICE – MONTE SAN BIAGIO del 28/01/2018 – Campionato di Promozione)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI FAZIO LUCA PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.263 LND DEL 31/01/2018 (Gara: SPORTING CALCIO VODICE – MONTE SAN BIAGIO del 28/01/2018 – Campionato di Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 288 del 16/02/2018
La Società Sportiva F.C.D. Monte San Biagio impugnava, davanti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per otto gare, al proprio calciatore Luca Di Fazio, colpevole di aver commesso un atto violento nei confronti di un giocatore avversario; di aver, alla notifica del provvedimento di espulsione, calpestato volontariamente un piede dell’arbitro; di aver offeso quest’ultimo proferendo, anche frasi blasfeme ed infine di essere rientrato, indebitamente, sul terreno di gioco. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, ridimensionando la gravità del fallo da gioco commesso dal calciatore Di Fazio e negando, sia che questi avesse calpestato il piede del direttore di gara (comunque escludendone, in ogni caso la volontarietà) e sia proferito, nei suoi confronti, reiterati insulti e frasi blasfeme, ma riconoscendo, unicamente, che il Di Fazio si fosse accomodato, dopo il provvedimento di espulsione, sulla panchina dove sedevano i propri compagni di squadra. La reclamante, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società reclamante, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali emerge che al 42° del primo tempo il calciatore Di Fazio Luca, durante un’azione di gioco, entrava, con eccessiva vigoria, a gamba tesa sul ginocchio di un giocatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all’arbitro ed iniziava ad insultarlo, al contempo lo calpestava volontariamente al piede destro procurandogli dolore, sia pur momentaneo; al 35° della seconda frazione di gioco, il suddetto calciatore, che nel frattempo si era accomodato sulla panchina dove erano seduti i propri compagni di squadra, veniva nuovamente allontanato dal terreno di gioco. Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l’entità della sanzione irrogata al Di Fazio e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie, decisamente negazioniste, sviluppate dalla Società ricorrente, In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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