C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 308 del 02/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”) RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018

Con reclami ritualmente introdotti, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando entrambi le compagini rinunciatarie. Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si riportava che i capitani si rifiutavano di giocare, ritenendo non praticabile il campo da gioco, al contrario del parere dell’arbitro che invece lo aveva accertato atto a poter dar luogo alla partita. Entrambe le società deducevano, nei rispettivi gravami, che il campo era in precarie condizioni a causa delle piogge della notte precedente e che i capitani avevano illustrato tale circostanza al direttore di gara il quale, dopo essersi chiuso negli spogliatoi per contattare telefonicamente la Federazione, avrebbe effettuato il riconoscimento e comunicato il rinvio della partita. Entrambe chiedevano, quindi, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara. Veniva ascoltata la società ASD Tevere Roma, che reiterava in sede di audizione le doglianze espresse. La Corte, quindi, disponeva l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto. A riguardo, l’arbitro deduceva di essersi recato al campo di gioco dove una persona, qualificatasi come presidente della società ospitante, le riferiva che il campo fosse impraticabile e di aver quindi effettuato un sopralluogo prima di cambiarsi.

Successivamente, negli spogliatoi, comunicava ai capitani di entrambe le squadre che secondo lui si poteva dare inizio alla gara, ma il capitano della ASD Tevere Roma deduceva che il campo fosse pericoloso e che la propria squadra non avrebbe giocato. Anche il capitano della ASD Frascati Calcio, dopo l’iniziale disponibilità a iniziare l’incontro, conveniva sul fatto che lo stato del terreno era pericoloso e pertanto non era disponibile a giocare. L’arbitro, dunque, effettuava appello e riconoscimento e poi le squadre andavano via. La Corte, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, rileva che entrambi sono da accogliere, ordinando la ripetizione della gara. Determinante, infatti, risulta essere la completa ed esaustiva ricostruzione dell’arbitro in sede di supplemento di referto. La regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, infatti, assegna esclusivamente al direttore di gara la decisione sulla praticabilità del campo, ma tuttavia la sua verifica deve essere fatta alla presenza dei due capitani; inoltre, in caso di rifiuto di una squadra alla disputa della gara, l’arbitro stesso deve far sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al capitano o almeno deve tentare di farlo, verbalizzando l’indisponibilità del rinunciante a firmare, al fine di accertare compiutamente la volontà di quest’ultimo a non prendere parte all’incontro. Nel caso di specie, invece, l’arbitro ha effettuato la ricognizione del campo da solo e informalmente e, come da sue dichiarazioni, non ha poi chiesto di sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia, omettendo di verificare compiutamente l’intenzione di non giocare la partita. Tali comportamenti non conformi hanno probabilmente ingenerato confusione tra l’arbitro e i due capitani sullo svolgimento degli eventi, cioè se si stesse concretizzando una vera e propria rinuncia a disputare la gara oppure si stesse effettuando un rinvio per impraticabilità del campo, confusione peraltro aggravata da una non canonica verifica del terreno di gioco. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

 

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