C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 308 del 02/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALENTE LUNA FINO AL 30/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: DELLE VITTORIE – POLISPORTIVA OSTIENSE del 2/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALENTE LUNA FINO AL 30/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: DELLE VITTORIE – POLISPORTIVA OSTIENSE del 2/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti; Letto il reclamo; letti gli atti ufficiali; escussa la parte ricorrente; osserva: Sebbene il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata, per cui la responsabilità della reclamante deve ritenersi accertata; tuttavia, è emerso che l’episodio del pallone calciato in direzione dell’arbitro e che in effetti colpiva lo stesso ad una gamba, peraltro senza alcuna conseguenza come riferisce lo stesso direttore di gara, non può essere valutato alla stregua di una condotta violenta, ma ad un gesto di stizza da ricondursi al provvedimento disciplinare appena notificato. Chiaramente anche il gesto di stizza non è esente da censura, così come le frasi irriguardose pronunciate dalla calciatrice all’indirizzo dell’arbitro al momento dell’espulsione. Pertanto, alla luce della rilettura della vicenda, si ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, mitigando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice VALENTE Luna al 31/03/2018. La tassa reclamo va restituita.
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