C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 308 del 02/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: AEMME SAVIO C5 – OLIMPUS ROMA del 7/01/2018 – Campionato Allievi C5 Regionali “A”)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: AEMME SAVIO C5 – OLIMPUS ROMA del 7/01/2018 – Campionato Allievi C5 Regionali “A”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 296 del 23/02/2018 La società Olimpus Roma ha impugnato ritualmente e nei termini la delibera in oggetto con la quale il Giudice Sportivo competente, a seguito di reclamo della società AEMME Savio Calcio a 5, le aveva comminato l’ammenda di € 100,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 per aver utilizzato nella gara in epigrafe due calciatori che non avevano ancora raggiunto l’età minima per partecipare alla gara. Assume la reclamante che il reclamo della società AEMME Savio calcio a 5 sarebbe inammissibile in quanto recante una firma di sottoscrizione non accompagnata né dalla qualifica del soggetto firmatario né della sua identità; inoltre il procedimento sarebbe totalmente nullo in quanto non sarebbe mai stata pubblicata sul comunicato ufficiale la riserva a seguito del preannuncio di reclamo della consorella ed, inoltre, non sarebbe mai stata data notizia, da parte del Giudice Sportivo, della data in cui avrebbe esaminato il reclamo, con invito alla società reclamata di far pervenire controdeduzioni almeno due giorni prima di tale data. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Riguardo la sottoscrizione del reclamo l’atto appare sottoscritto da persona legittimata a rappresentare la società innanzi agli organi federali, come verificato dal confronto tra la sottoscrizione della domanda di iscrizione e del modulo di censimento della società e la firma apposta sul reclamo. Per quanto attiene le doglianze sulla legittimità del procedimento, la prima è infondata in quanto i reclami avverso la posizione irregolare dei calciatori, ai sensi dell’articolo 46 comma 3 del CGS, non vanno preannunciati, come è in effetti avvenuto nel caso di specie ove la società reclamante ha fatto pervenire il reclamo nel termine di sette giorni prescritto dal regolamento. Fondata è invece la doglianza relativa all’omissione della procedura di avviso di discussione del reclamo, fissata dall’articolo 29 comma 8 bis del CGS, non avendo effettivamente ricevuto la società reclamante alcun avviso sulla data di discussione del reclamo, vulnerando in tal modo irrimediabilmente la garanzia di, seppur parziale, contraddittorio che, a seguito dell’ultima modifica organica del codice di giustizia sportivo, è stato introdotto anche nel procedimento di primo grado. Il procedimento è quindi viziato da nullità assoluta e gli atti vanno quindi trasmessi per un nuovo esame al Giudice di prime cure competente. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame di merito. La tassa reclamo va restituita.

 

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