C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 09/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA MILVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI MANUEL FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 SGS DELL’1/02/2018 (Gara: ALBULA – NUOVA MILVIA del 28/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA MILVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI MANUEL FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 SGS DELL’1/02/2018 (Gara: ALBULA – NUOVA MILVIA del 28/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 288 del 16/02/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Nuova Milvia proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Cellini Manuel che al momento della segnatura della seconda rete da parte della squadra avversaria, unitamente al altri suoi compagni, ingiuriava e minacciava il direttore di gara, inoltre, dirigendosi verso gli spogliatoi, ancora sul terreno di gioco, lo colpiva con uno schiaffo alla nuca procurandogli temporaneo dolore senza ulteriori conseguenze. La società reclamante nel proprio scritto difensivo, confermato integralmente in sede di audizione, evidenziava la sproporzione della sanzione comminata anche alla luce di precedenti giurisprudenziali asseritamente ritenuti richiamabili, oltre a considerare la fattispecie oggetto del reclamo meritevole di altra valutazione normativa rispetto a quella applicata dal giudice di prima cure. Infine veniva sottolineato la correttezza del proprio calciatore che mai in passato aveva avuto atteggiamenti simili nei confronti di avversari o dei direttori di gara. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Cellini Manuel sia congrua rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco e che la reazione avuta dal calciatore sia altamente censurabile oltre che potenzialmente pericolosa, pertanto ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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