C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 09/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FOSCHI ANDREA, FANELLA FRANCESCO E TORA GABRIELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.46 C5 DEL 15/02/2018 (Gara: CORI MONTILEPINI – ATLETICO ROCCAMASSIMA del 9/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Latina)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FOSCHI ANDREA, FANELLA FRANCESCO E TORA GABRIELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.46 C5 DEL 15/02/2018 (Gara: CORI MONTILEPINI – ATLETICO ROCCAMASSIMA del 9/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: La società ricorrente, ritiene eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, e ne chiede pertanto una riduzione, alla luce di una valutazione dei fatti più aderente alla realtà. Esaminato il rapporto di gara, questa Corte rileva che, in effetti, il calciatore Foschi si è reso autore di un gesto invasivo nei confronti dell’Arbitro, ma senza alcun intento di violenza, mentre i calciatori Fanella e Tora, pur avendo assunto un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti del Direttore di gara, di fatto giammai avrebbero potuto aggredirlo, dal momento che l’Arbitro nell’occasione si è allontanato di corsa dal terreno di gioco, proprio per evitare un eventuale contatto con gli interessati. Per tali motivi, le sanzioni potranno quindi essere parzialmente rivisitate, anche per rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori FOSCHI Andrea, FANELLA Francesco e TORA Gabriele a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it