C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 16/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TESTACCIO 68 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI ALESSIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.86 LND DEL 15/02/2018 (Gara: CSS TIVOLI – TESTACCIO 68 del 21/01/2018 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TESTACCIO 68 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI ALESSIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.86 LND DEL 15/02/2018 (Gara: CSS TIVOLI – TESTACCIO 68 del 21/01/2018 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018 La Società AS Testaccio 68 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale scrivente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Pettinari Alessio, sino al 31/12/2020, per aver colpito, con un forte pugno, l’arbitro alla schiena provocandogli forte e persistente dolore. A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società sosteneva che il calciatore, in una fase concitata della gara si avvicinava velocemente all’arbitro, già circondato da altri compagni della propria squadra i quali protestavano avverso una decisione arbitrale e lo colpiva, involontariamente, sia pur con forza, alla schiena con l’avambraccio; chiedeva, pertanto, una sensibile riduzione della sanzione. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società che il calciatore, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue: al 38° minuto del 2° tempo l’arbitro, a seguito di una decisione tecnica contraria alla Società Testaccio 68, veniva circondato dai calciatori di quest’ultima; uno di questi (non riconosciuto dallo stesso direttore di gara), lo colpiva, da dietro, con forza alla schiena, procurandogli forte e persistente dolore, tanto da sospendere la gara. Da quanto detto, emerge, innanzitutto, che l’arbitro è stato colpito in un momento di confusione mentre, era circondato dai calciatori della Società ospitata che protestavano vivacemente avverso una propria decisione; ma proprio per questo, non vi è la certezza che il Pettinari abbia colpito con un pugno l’arbitro alla schiena, quanto piuttosto, quest’ultima, fortuitamente con l’avambraccio, per essersi avvicinato velocemente all’arbitro. In altre parole la sanzione può essere ridotta sia perché non risulta pienamente provato che il Pettinari abbia sferrato volontariamente un pugno all’arbitro, sia perché il gesto non ha procurato particolare nocumento al direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PETTINARI Alessio al 30/06/2019. La tassa reclamo va restituita.

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