C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 06/04/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE PANFILO MATTIA (A.S.D. ATLETICO CANTALICE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 25/02/2018 (Gara: ATLETICO CANTALICE – REAL VAZIA del 25/02/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

RECLAMO DEL CALCIATORE PANFILO MATTIA (A.S.D. ATLETICO CANTALICE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 25/02/2018 (Gara: ATLETICO CANTALICE – REAL VAZIA del 25/02/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.329 del 16/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Il calciatore Panfilo Mattia proponeva reclamo in proprio avverso la sanzione comminata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo. In particolare il calciatore nel contestare una decisione del direttore di gara protestava rivolgendo frasi irriguardose e successivamente, al momento dell’espulsione, lanciava con violenza il pallone nei confronti del direttore di gara colpendolo dietro la schiena. Inoltre nel dirigersi verso gli spogliatoi rigirandosi correva nuovamente verso l’arbitro insultandolo trattenuta a forza dai suoi compagni. Il calciatore nel proprio scritto difensivo, scusandosi per l’accaduto, evidenziava che il colpo all’arbitro sarebbe stato fortuito in quanto il lancio del pallone non era diretto nei confronti del direttore di gara ma verso suoi compagni. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Panfilo Mattia sia congrua rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco e che la reazione avuta dal calciatore sia censurabile, pertanto ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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