C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 396 del 02/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ROMA VIII A R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAGOTTI ROBERTO FINO AL 30/06/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.364 LND DEL 13/04/2018 (Gara: ROMA VIII – GIARDINETTI GARBATELLA dell’11/04/2018 – Coppa Lazio Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ROMA VIII A R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAGOTTI ROBERTO FINO AL 30/06/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.364 LND DEL 13/04/2018 (Gara: ROMA VIII – GIARDINETTI GARBATELLA dell’11/04/2018 – Coppa Lazio Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.376 del 20/04/2018

Con ricorso regolarmente introdotto, la società Roma VIII interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di esclusione dal campionato di competenza e di inibizione del proprio dirigente Roberto Fagotti, chiedendo la riduzione delle sanzioni alla misura più equa. Assumeva a riguardo la società reclamante che, pur condannando gli episodi di violenza nei confronti del direttore di gara e dei suoi assistenti, gli stessi erano stati perpetrati da presunti sostenitori non compiutamente identificati e che comunque la società era impossibilitata a controllarli tutti, trattandosi di soggetti che si erano introdotti furtivamente nel campo di gioco; rilevava, poi, in punto di diritto, come in caso di atti violenti perpetrati dai tifosi la normativa sportiva non prevede la sanzione dell’esclusione dal campionato e che, in un caso analogo, la Corte Sportiva di Appello Territoriale l’aveva annullata. Veniva ascoltata la società reclamante, la quale in sede di audizione reiterava le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste. Il reclamo, seppur solo parzialmente fondato, merita di essere accolto. Risulta, infatti, dagli atti di gara e dal supplemento di rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti come gli stessi siano stati oggetto di violenza da parte di quattro o cinque soggetti chiaramente identificati come sostenitori della società Roma VIII dal materiale indossato e, soprattutto, dai cori e dagli insulti rivolti alla squadra ospite durante la partita. Parimenti, risulta che la terna arbitrale abbia attirato l’attenzione (senza esito) dei dirigenti della reclamante sulla presenza di tali soggetti nel passaggio che portava agli spogliatoi e che in occasione dell’aggressione gli stessi dirigenti, tra cui il sig. Roberto Fagotti, non si siano adoperati in alcun modo a difesa del direttore di gara e dei suoi collaboratori, aiutati solo da tesserati della società Giardinetti Garbatella.

A seguito delle percosse subite, tutti i componenti della terna arbitrale riportavano lesioni, refertate dal P.S. degli ospedali Policlinico Tor Vergata e Santa Scolastica di Cassino. Ricordando il valore fidefacente sia degli atti di gara ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. che dei verbali di Pronto Soccorso, risulta come la difesa in fatto della società reclamante sia da considerare infondata, essendo le lesioni cagionate dall’aggressione di soggetti sostenitori della Roma VIII di certo non introdottisi furtivamente, poiché la loro presenza era stata segnalata. Né risulta dimostrata l’impossibilità di intervenire per evitare i fatti, onere probatorio che spettava esclusivamente alla reclamante. È invece parzialmente assumibile la difesa in diritto della società reclamante. È vero, infatti, che l’art. 14 C.G.S. non prevede né la retrocessione all’ultimo posto in classifica, né l’esclusione dal campionato di competenza: la responsabilità della società per i fatti compiuti dai propri sostenitori è, infatti, differente rispetto ai casi di responsabilità oggettiva per fatti dei propri tesserati, proprio perché, in astratto, una società di calcio ha meno possibilità di intervenire su soggetti esterni alla compagine sociale rispetto a quelli interni. La norma, tuttavia, ha valore fondamentale sia nei confronti delle società, obbligate a prevenire i fatti violenti dei tifosi, sia nei confronti dei sostenitori, che vedono sanzionato – seppur indirettamente – il loro comportamento, perché va a colpire la squadra che supportano. Nel caso di specie, dunque, deve essere revocata la sanzione comminata dal Giudice di prime cure e va comminata, attesa la gravità, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 congiuntamente a quelle della disputa, con effetto immediato, di 5 gare a porte chiuse e della penalizzazione di 6 punti, da scontarsi nell’attuale campionato, stante il principio di afflittività della sanzione. Il tutto tenendo conto della gravità dei fatti che hanno visto alcuni sostenitori della società Roma VIII aggredire l’arbitro e gli assistenti a fine partita. Risulta, altresì, provato, il comportamento omissivo del dirigente Roberto Fagotti che mancava di prestare qualsiasi aiuto nei confronti della terna arbitrale sia durante la gara che al termine della stessa. Non risulta, invece, la sua condotta ingiuriosa, ma pur tuttavia, vista la gravità della condotta da egli tenuta, la quantificazione della sanzione appare congrua, anche se solo riferita alla mancata assistenza all’arbitro. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di revocare il provvedimento di esclusione dal campionato della Società S.S.D. ROMA VIII A R.L., comminando, altresì, la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi, nel campionato della prima squadra nella corrente Stagione Sportiva, l’obbligo di disputare con decorrenza immediata n°5 gare a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 1.000,00. Di respingere il reclamo in relazione alla rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.

 

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