C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 11/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTICOLI CORRADO 1966 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROIETTI FABRIZIO FINO ALL’11/05/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA CRISTIAN PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRIFONI GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI LORENZO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.120 LND DEL 20/04/2018 (Gara: ARSOLI – ANTICOLI CORRADO 1966 del 14/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTICOLI CORRADO 1966 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROIETTI FABRIZIO FINO ALL’11/05/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA CRISTIAN PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRIFONI GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI LORENZO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.120 LND DEL 20/04/2018 (Gara: ARSOLI – ANTICOLI CORRADO 1966 del 14/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva; in via preliminare, vada chiarata la inammissibilità del ricorso relativo alla perdita della gara, in quanto la Società Anticoli Corrado non ha provveduto ad inviare copia dello stesso ricorso alla Società Arsoli, così come previsto dall’art.46 del Codice di Giustizia Sportiva. Parimenti, inammissibile deve considerarsi, altresì, il reclamo relativo all’inibizione fino all’11 maggio 2018 a carico del dirigente Proietti Fabrizio, e la squalifica per due gare a carico del calciatore Ceccarelli Lorenzo e ciò, in quanto, ai sensi dell’art.45 C.G.S. non sono impugnabili la inibizione dei dirigenti fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a due giornate. Per quanto concerne gli altri provvedimenti che hanno formato oggetto “motivato” del reclamo, deve ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione pecuniaria inflitta alla Società Anticoli Corrado 1966, per il comportamento offensivo e minaccioso di alcuni suoi calciatori non identificati, uno dei quali lanciava il pallone sul petto dell’Arbitro; nonché le squalifiche inflitte al calciatore Cara Cristian, il quale al momento dell’espulsione offendeva ripetutamente l’Arbitro, colpendo poi il suo avambraccio, facendogli cadere il cartellino rosso dalla mano; e altresì la squalifica inflitta al calciatore Grifoni Gianluca per le ingiurie e le pesanti minacce rivolte al Direttore di gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art.46 del C.G.S.. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente PROIETTI Fabrizio ed alla squalifica a carico del calciatore CECCARELLI Lorenzo, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

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